La Crisi di Impresa

Come viene definita la crisi di impresa dal nuovo codice?

Secondo l’art. 2 del D.lgs. n.14/2019, la crisi di impresa è:
“Lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate”

Mentre l’insolvenza viene definita come:
“Lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non  è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”.

L’eventuale stato di crisi deve essere accertato dalla gestione e dagli organi di controllo e questo avviene attraverso il calcolo di appositi indici.

Si tratta degli indicatori di crisi, ovvero di ‘numeri’ che definiscono gli squilibri di natura reddituale, patrimoniale o finanziaria in rapporto a specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore.

Gli indici del nuovo Codice della Crisi di Impresa 

Gli indici della crisi di impresa devono evidenziare la sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e far emergere prospettive di continuità aziendale per quanto riguarda l’esercizio in corso.

In questo scenario entrano in gioco le basi da cui poter calcolare questi indici, che sono fondamentalmente il bilancio di esercizio, il budget, il piano aziendale e la contabilità.

Questo perché gli indici di crisi sono stati scelti fra quelli comunemente utilizzati nella pratica di azienda e nella diagnosi precoce di insolvenza aziendale.

Gli indici si dividono in due macro categorie, quelli applicabili a tutte le imprese (Patrimonio Netto e DSCR) e gli indici che hanno dei valori soglia diversi in base al settore economico (INDICI SETTORIALI, elaborati dal Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili).
Ecco un elenco degli Indici Settoriali:

  1. l’indice di sostenibilità degli oneri finanziari;
  2. l’indice di adeguatezza patrimoniale;
  3. l’indice di ritorno liquido dell’attivo;
  4. l’indice di liquidità;
  5. l’indice di indebitamento previdenziale e tributario.

Gli indici manifestano uno scopo comune: far emergere l’eventuale inadeguatezza dell’impresa a far fronte alle obbligazioni pianificate. Si tratta quindi di indizi, da cui possono eventualmente scaturire gli obblighi segnaletici.

E se l’azienda, considerando le proprie caratteristiche, non ritiene adeguati gli indici?

In questo caso può specificare le ragioni in una nota integrativa al bilancio di esercizio. Nella stessa nota, l’azienda può indicare quali sono gli indici idonei a “far ragionevolmente presumere la sussistenza del suo stato di crisi”.

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