Nella cessione di azienda la parte venditrice, una volta individuato il prezzo di cessione (ex art.2343 c.c.), dovrà modificare le poste di bilancio ante cessione: sarà necessario realizzare le scritture di fine esercizio e calcolare la plusvalenza di vendita, determinata dalla differenza tra il prezzo di cessione e il valore contabile di attività e passività.
Questo “delta” rappresenterà:
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per chi vende: l’utile di cessione
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per chi acquista: l’avviamento da indicare nel bilancio di apertura.

ATTO SCRITTO DI CESSIONE: Ai sensi dell’art. 2556 c.c., l’atto di cessione dovrà avere necessariamente una forma scritta, in atto pubblico o scrittura privata autenticata e dovrà essere iscritto nel Registro delle imprese entro 30 giorni dalla data della stipula. L’atto così redatto sarà opponibile a terzi, obbligando le parti a una serie di vincoli:
- Divieto di concorrenza: Come previsto dall’art. 2557 c.c. il venditore dovrà astenersi dall’intraprendere una nuova attività imprenditoriale, in concorrenza con l’azienda ceduta, per oggetto o per ubicazione, ovvero non potrà riprendere ad esercitare un’attività similare nella stessa piazza dell’acquirente.
- Successione nei contratti: Ai sensi dell’art. 2558 c.c., se non pattuito diversamente, l’acquirente dell’azienda, subentra nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda stessa, che non abbiano carattere personale. Il terzo contraente può tuttavia recedere dal contratto entro tre mesi dalla notizia del trasferimento, se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilità dell’alienante. Le stesse disposizioni si applicano anche nei confronti dell’usufruttuario e dell’affittuario, per la durata dell’usufrutto e dell’affitto. L‘art. 2112 c.c. sancisce che la cessione di un ramo di azienda, così come il trasferimento d’azienda, non costituiscono motivo di licenziamento, bensì il lavoratore continua con il nuovo titolare dell’azienda e “conserva tutti i diritti che ne derivano “.
- Debiti e crediti: Come previsto dall’ art. 2560 c.c., l’alienante non è liberato dai debiti inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta, che siano anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi abbiano acconsentito. Nel trasferimento di un’azienda commerciale, risponde dei debiti suddetti, anche l’acquirente dell’azienda, se essi risultano dai libri contabili obbliga- tori. Per quanto concerne i crediti, Il legislatore li ritiene automaticamente ceduti all’acquirente, nel momento in cui avviene la registrazione dell’atto di cessione al Registro delle Imprese.
- Plusvalenza: la plusvalenza, ovvero la differenza tra il prezzo realizzato al netto degli oneri accessori, e il valore delle attività -passività opportuna- mente rettificati “pro rata temporis”, generata dalla vendita di un’azienda, rappresenta per il cedente un componente positivo di reddito e quindi trova ampia previsione nel Tuir, sia che si tratti di cedente persona fisica, sia che si tratti di cedente società di capitali (se il cedente è una persona fisica potrà optare per un regime di tassazione separata).